Hai una domanda?
Messaggio inviato Chiudi

La nuova normativa sulle scuole nautiche è entrata in vigore il 31 ottobre con il Decreto del 30 agosto 2023. Si va finalmente a disciplinare in maniera precisa e univoca il settore delle Scuole Nautiche.

«Oggi possiamo dire di avere una norma chiara, omogenea a livello nazionale e, soprattutto, garante della qualità e della legalità» commentano il segretario nazionale della sezione nautica della Confarca, Adolfo D’Angelo, e il rappresentante della nautica di Unasca, Tommaso Boccanfuso.

Professionalità degli Istruttori

Con la normativa vengono definite le professionalità degli Istruttori:

Possono svolgere attività di istruzione pratica al comando di unità da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L’attività di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela è svolta dall’istruttore professionale di vela.

Requisiti dell’unità da diporto

Ai sensi dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 30 agosto 2023 n. 142 l’unità da diporto in dotazione deve essere in disponibilità della scuola nautica sulla base di uno dei seguenti titoli:

  • proprietà totale dell’imbarcazione;
  • locazione finanziaria;
  • dichiarazione di armatore;
  • locazione della durata di almeno sei mesi avente ad oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è conduttrice unica dell’unità;
  • comodato d’uso gratuito o oneroso registrato della durata di almeno sei mesi avente ad oggetto l’uso commerciale ai fini dell’insegnamento professionale della navigazione da diporto, con attestazione che la scuola nautica è comodataria unica dell’unità.

L’unità da diporto deve esporre ben visibile su ciascuna murata la scritta “SCUOLA NAUTICA”, essere abilitata almeno per il tipo di navigazione per cui si erogano i corsi di conseguimento della patente nautica ed avere la copertura assicurativa prescritta dalla lett. b) dell’art. 9 del Decreto Ministeriale 30 agosto 2023 n. 142.

Requisiti minimi dei corsi

Vengono stabilite le ore minime dei corsi teorici e pratici; i corsi non possono essere svolti con un massimo di 4 ore al giorno. Praticamente tutti i corsi di un week-end diventano illegali.

  • Patente nautica entro le 12 miglia sono previste 20 ore di teoria e 5 ore per pratica motore o vela.
  • Patente nautica oltre le 12 miglia sono previste 40 ore di teoria e 5 ore di pratica motore o vela

Tariffario Minimo

Nell’allegato 3 del presente decreto viene previsto anche il tariffario minimo che le scuole devono applicare. Il problema principale è che mentre per la prova a motore 5 ore di prove pratiche possono essere sufficienti, per i corsi vela le 5 ore di pratica sono inadeguate a una preparazione adeguata a sostenere l’esame. Se la scuola dovesse applicare la tariffa di 90 euro per ogni ora di corso pratico, la patente nautica a vela sarebbe improponibile.

Lascia un commento

Layer 1